(massima n. 1)
Non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità per mala gestio nei confronti di amministratori di società a partecipazione pubblica, ove il danno di cui si pretende il ristoro sia riferito al patrimonio sociale della società medesima, perché quest'ultima è dotata di autonoma personalità giuridica e non diviene essa stessa un ente pubblico sol per il fatto di essere partecipata da un ente pubblico. Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente all'azione proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di alcuni componenti del consiglio di amministrazione della AMT s.p.a, interamente partecipata dal Comune, volta ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento del danno pubblico cagionato ad AMT o in subordine ed in via indiretta al Comune di Verona.