(massima n. 1)
Il comma 6 dell'art. 113 t.u.e.l. dispone che non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societą che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtł di un affidamento diretto. Con riguardo alla deroga introdotta dal comma 15-quater della stessa disposizione, secondo cui il divieto di cui al comma 6 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societą partecipanti alla gara stessa, deve ritenersi, alla luce della dizione letterale della norma, che i servizi messi a gara devono essere, quelli che le societą fornivano all'amministrazione che ha indetto la gara.