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Articolo 114.3 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Acquisto e gestione di crediti in sofferenza

Dispositivo dell'art. 114.3 Testo unico bancario

1. (1)Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:

  1. a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);
  2. b) attività connesse o strumentali.

2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.

3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti in sofferenza.

4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

  1. a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;
  2. b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;
  3. c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;
  4. d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.

6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5.

8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:

  1. a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse;
  2. b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

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