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Articolo 114.9 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Operativitą transfrontaliera

Dispositivo dell'art. 114.9 Testo unico bancario

1. (1)I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui è prestata l'attività.

2. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l'esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L'avvio dell'operatività è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.

3. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.

4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

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