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Articolo 114.11 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Vigilanza

Dispositivo dell'art. 114.11 Testo unico bancario

1. (1)I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.

3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.

4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.

6. La Banca d'Italia può:

  1. a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
  2. b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
  3. c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  4. d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.

7. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

8. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.

9. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì la collaborazione della Banca d'Italia, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.

10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.

11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.

13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data"..

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