1. (1)In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.
2. L'informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.
3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L'informativa è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.
6. L'informativa di cui al presente articolo è effettuata ferme restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonché le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.