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Articolo 113 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Revoca dell'autorizzazione e liquidazione

Dispositivo dell'art. 113 ter Testo unico bancario

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113 bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1, quando:

  1. a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
  2. b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
  3. b-bis) la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza(3);
  4. c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113 bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96 quinquies. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo(1).

3-bis. Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma non quelli per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, la Banca d'Italia, in qualunque momento e indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove questa non sia già stata disposta, e la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III(3).

4. Agli intermediari finanziari si applicano l'art. 96 quinquies e l'art. 97.

5. [Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.](2)

6. In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da adottare su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonché degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113 bis o ne sia in corso la liquidazione(3).

6-bis. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](3)

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'art. 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114 terdecies.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 113-ter, comma 1, la modifica dell'art. 113-ter, commi 3-bis e 6 e l'abrogazione del comma 6-bis all'art. 113-ter.

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