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Articolo 113 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Sospensione degli organi

Dispositivo dell'art. 113 bis Testo unico bancario

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della società, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle assemblee e degli altri organi sono sospese per effetto del provvedimento di gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(1).

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 dura sino a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113 ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 1, 1-bis, 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1(1).

3-bis. Agli intermediari finanziari non si applica l'articolo 2396 quater del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 113-bis, commi 1, 3, rubrica e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 113-bis.

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