1. (1)Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;
- b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
3. Si applicano gli articoli 60 bis, 65, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69.