1. (1)Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.
1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
- a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
- c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.