Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 2 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. (1)

Note

(1) Con sentenza del 4 - 17 giugno 1987 n. 226, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.504 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E.C. chiede
sabato 06/06/2026
“Buongiorno, sono un artigiano classe 1950, in pensione dal 2016, ( elettricista e riparazione di elettrodomestici) durante lo svolgimento dell' attività lavorativa ho avuto diversi problemi alla colonna per la quale mi sono tantissime volte dovuto rivolgere a specialisti della quale conservo diagnosi, tra le tante vicissitudini ho avuto anche degli infortuni sul lavoro riconosciutomi dall' INAIL della quale ad oggi sono titolare di rendita.
A cominciare dal 2017 mi hanno riscontrato STENOSI LOMBARE e sottoposto ad intervento chirurgico non risolutivo perché ho dovuto sottopormi ad altro intervento nel 2022, anche questo non risolutivo, nell' ultima diagnosi del 2025 con il risultato della scintigrafia totale body, riscontra che nonostante gli esiti chirurgici positivi permane una importante deficit a deambulare, quindi da non prendere in considerazione un ulteriore intervento.
La domanda:
Attualmente sono ancora in tempo per farmi riconoscere la MALATTIA PROFESSIONALE .
Cordiali saluti

Consulenza legale i 12/06/2026
Preliminarmente, occorre distinguere tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, istituti entrambi disciplinati dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro).

L'infortunio sul lavoro è definito dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 come l'evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, caratterizzato quindi da un fatto determinato e concentrato nel tempo, dal quale derivi una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.

La malattia professionale consiste, invece, in una patologia che insorge a causa dell'esposizione prolungata a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa svolta, e trova disciplina nel medesimo D.P.R. n. 1124/1965, che regola l'assicurazione e le tabelle delle malattie professionali indennizzabili. A differenza dell'infortunio, non deriva da un evento traumatico puntuale, ma da un'azione lenta e progressiva delle lavorazioni nel tempo.

Da quanto esposto, non è possibile stabilire con certezza se il quadro clinico descritto debba essere qualificato come aggravamento di un infortunio sul lavoro già riconosciuto dall'INAIL oppure come malattia professionale, trattandosi di valutazioni che richiedono l'esame completo della documentazione sanitaria e amministrativa relativa alla rendita in godimento.

Qualora le attuali condizioni della colonna vertebrale rappresentino l'evoluzione delle conseguenze degli infortuni già indennizzati, potrebbe configurarsi un’ipotesi di aggravamento.

Qualora, invece, la patologia degenerativa del rachide risulti riconducibile all'attività lavorativa svolta nel tempo, caratterizzata da sforzi fisici, movimentazione di carichi e posture incongrue, potrebbe assumere rilievo l'ipotesi di malattia professionale.

Nel caso descritto rileva il fatto che i disturbi alla colonna risultano presenti già in epoca lavorativa, cui si aggiungono la diagnosi di stenosi lombare, gli interventi chirurgici eseguiti nel 2017 e nel 2022 e gli accertamenti più recenti del 2025, che evidenziano il permanere di una significativa compromissione funzionale e della deambulazione.

Sotto il profilo normativo, il diritto alle prestazioni per malattia professionale è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni. La giurisprudenza ha chiarito che tale termine decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce una conoscenza sufficientemente certa della malattia, della sua origine professionale e della sua rilevanza ai fini assicurativi.


Si osserva, inoltre, che il termine triennale di prescrizione non decorre necessariamente dalla prima manifestazione della patologia né dalla cessazione dell'attività lavorativa o dal pensionamento, ma dal momento in cui il lavoratore acquisisce una conoscenza sufficientemente certa della malattia, della sua possibile origine professionale e della sua indennizzabilità. Pertanto, il solo fatto che la diagnosi di stenosi lombare risalga a diversi anni addietro o che l'attività lavorativa sia cessata nel 2016 non consente, di per sé, di ritenere prescritto il diritto, essendo necessaria una verifica concreta della documentazione sanitaria e medico-legale.

Tuttavia, la concreta individuazione di tale momento non è desumibile in modo automatico e richiede una valutazione medico-legale specifica, non ricostruibile sulla base delle sole informazioni disponibili.

Pertanto, sulla base degli elementi esposti, non può essere escluso che il quadro patologico attuale possa assumere rilevanza ai fini della tutela INAIL, sia sotto il profilo dell'aggravamento delle conseguenze di infortuni già riconosciuti, sia sotto quello dell'eventuale origine professionale della patologia della colonna vertebrale.