Consulenza legale: «L’ art. 1434 c.c. prevede la violenza come causa di annullamento del contratto . Per violenza, a tal fine, si intende la violenza psichica, o minaccia .
La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 15/07/1993, n. 7844) ha chiarito che...»