Cons. Stato n. 3882/2008
La disposizione contenuta nell'alt. 6 t.u.l.p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 731), a mente quale (comma 1): "salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento", non è stata abrogata a seguito della disciplina di carattere generale di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, all'art. 2, ha previsto un termine di giorni trenta per la proposizione dei ricorsi gerarchici e, all'art. 17, con norma finale, che "sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili", ciò tenuto conto del carattere speciale della disciplina di cui al citato testo unico del 1931 e l'assenza in di un'abrogazione esplicita da parte della norma sopravvenuta.
Cass. civ. n. 897/2003
La restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento decadenza di carattere generale per ogni domanda di restituzione, indipendentemente dalle cause dell'indebito. Tale decadenza è impedita dalla tempestiva presentazione della domanda di rimborso, che si perfeziona nel momento della spedizione all'ufficio finanziario, ferma restando l'effettiva ricezione dell'atto stesso e sarà onere del contribuente, in caso di contestazione, dare la prova di tale ricezione.
Cons. Stato n. 4204/2000
La disposizione di cui all'art. 4 L. 5 novembre 1962 n. 1695 - nella parte in cui limita i vizi deducibili in sede di reclamo gerarchico avverso documenti caratteristici degli ufficiali - è stata abrogata in virtù del combinato disposto degli art. 1 comma 1 e 17 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Cass. civ. n. 7347/1998
Data la natura giurisdizionale del ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la norma sull'irricevibilità del ricorso per il suo mancato deposito, con le relate delle prescritte notificazioni, presso la segreteria della Commissione stessa (art. 54, comma ultimo, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), non è stata abrogata dalle disposizioni in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241).
Cons. Stato n. 773/1996
L'art. 41. 5 novembre 1962 n. 1695 in materia di ricorsi amministrativi sui giudizi di avanzamento dei finanzieri è da ritenersi abrogato in virtù del combinato disposto di cui agli art. 1 e 17 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ossia della sopravvenuta disciplina nella materia "de qua".
Cons. Stato n. 77/1996
Il combinato disposto di cui agli art. 1 e 17 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha abrogato l'art. 4 L. 5 novembre 1962, n. 1695, che disciplina i ricorsi amministrativi verso i giudizi di avanzamento dei finanzieri.
Cass. civ. n. 2476/1981
Le norme del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) - emanate in base alla delega di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della L. 28 ottobre 1970, n. 775 - non hanno implicitamente abrogato quei sistemi di ricorso che (come, in tema di rapporto di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, l'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo sostituito dall'articolo unico della L. 24 luglio 1957, n. 633) regolano compiutamente, nei presupposti e negli effetti, anche ai fini della proposizione dei rimedi giurisdizionali, il contenzioso amministrativo nell'ambito di ordinamenti particolari e che risultano ispirarsi agli aspetti peculiari di questi.