(massima n. 1)
Le norme del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) - emanate in base alla delega di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della L. 28 ottobre 1970, n. 775 - non hanno implicitamente abrogato quei sistemi di ricorso che (come, in tema di rapporto di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, l'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo sostituito dall'articolo unico della L. 24 luglio 1957, n. 633) regolano compiutamente, nei presupposti e negli effetti, anche ai fini della proposizione dei rimedi giurisdizionali, il contenzioso amministrativo nell'ambito di ordinamenti particolari e che risultano ispirarsi agli aspetti peculiari di questi.