(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'alt. 6 t.u.l.p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 731), a mente quale (comma 1): "salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento", non è stata abrogata a seguito della disciplina di carattere generale di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, all'art. 2, ha previsto un termine di giorni trenta per la proposizione dei ricorsi gerarchici e, all'art. 17, con norma finale, che "sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili", ciò tenuto conto del carattere speciale della disciplina di cui al citato testo unico del 1931 e l'assenza in di un'abrogazione esplicita da parte della norma sopravvenuta.