(massima n. 1)
Data la natura giurisdizionale del ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la norma sull'irricevibilitā del ricorso per il suo mancato deposito, con le relate delle prescritte notificazioni, presso la segreteria della Commissione stessa (art. 54, comma ultimo, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), non č stata abrogata dalle disposizioni in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241).