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Articolo 16 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Norme transitorie

Dispositivo dell'art. 16 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.

La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Massime relative all'art. 16 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 347/2013

La tardiva proposizione del ricorso amministrativo, dovuta al comportamento fuorviante della pubblica amministrazione, e dunque non ascrivibile a colpa del ricorrente, giustifica la rimessione in termini del ricorrente; se la rimessione in termini č disposta dall'autoritą sopraordinata a quella competente a conoscere la controversia, il ricorrente deve dare impulso ad un nuovo procedimento innanzi all'autoritą competente.

Cons. Stato n. 452/1984

Ai ricorsi amministrativi anteriori all'emanazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si applicano le nuove norme ed in particolare l'art. 6 che prevede la formazione del silenzio-rigetto; di conseguenza, poiché la definizione dei suddetti ricorsi si verifica, in assenza di provvedimenti espressi, con la scadenza dei 90 giorni previsti dall'art. 6 cit., il termine per proporre tempestivo ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima data.

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