(massima n. 1)
Ai ricorsi amministrativi anteriori all'emanazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si applicano le nuove norme ed in particolare l'art. 6 che prevede la formazione del silenzio-rigetto; di conseguenza, poiché la definizione dei suddetti ricorsi si verifica, in assenza di provvedimenti espressi, con la scadenza dei 90 giorni previsti dall'art. 6 cit., il termine per proporre tempestivo ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima data.