Cons. Stato n. 4520/2011
Per quanto concerne l'ambito temporale di applicabilità della nuova disciplina, deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 7, comma 8, del codice abbia carattere innovativo e non interpretativo; difatti, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nel vigore del regime precedente, con conseguente frustrazione delle aspettative e dell'affidamento degli interessati nello strumento di giustizia (ricorso straordinario) da essi stessi volontariamente e alternativamente prescelto, comporterebbe una sostanziale violazione del principio di effettività della tutela, di cui all'art. 24 Cost., che deve ritenersi invocabile anche in sede di ricorso straordinario, pertanto deve preferirsi l'opinione che consente di rendere comunque il parere sui ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in applicazione dei principi desumibili dall'art 5 c.p.c., mentre per quelli proposti successivamente a tale data si deve ritenere senz'altro applicabile l'art. 7, comma 8.
Cons. giust. amm. Sicilia n. 82/2010
L'art. 69 della l.18 giugno 2009, n. 69, prevede che il parere reso dal Consiglio di Stato sia assolutamente vincolante, abrogando l'originaria disposizione che consentiva al Governo di provocare una decisione difforme dall'avviso dell'organo consultivo, mediante una delibera del Consiglio dei ministri, ha completato e reso esplicito il processo di "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario perché la decisione, nel suo contenuto sostanziale, spetta unicamente ad un organo giurisdizionale.
Cons. giust. amm. Sicilia n. 971/2008
Il Cons. St. ha natura di organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 177, ora art. 234, del Trattato anche quando esprime il proprio parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Cons. Stato n. 534/2002
Ha natura paragiurisdizionale il Consiglio di Stato allorquando emette il parere obbligatorio in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971.
Cons. Stato n. 576/2000
Anche nella procedura per l'istruzione e la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il destinatario ultimo della funzione consultiva è il governo, in quanto i pareri sono preordinati al corretto esercizio delle funzioni tipiche e non delegabili attribuite agli organi di governo; pertanto, il Consiglio di Stato, quando esprime un parere nell'ambito di tale procedura non opera quale organo consultivo dell'amministrazione nel suo complesso, bensì quale organo ausiliare dei governo in una peculiare posizione di autonomia, indipendenza e terzietà, mediante la quale la funzione consultiva concorre con quella giurisdizionale ad attuare il precetto costituzionale della giustizia dell'amministrazione.
C. giust. UE n. 69/1997
Ai sensi dell'art. 177 trattato Ce, in un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, quando emette un parere determina una giurisdizione.