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Articolo 9 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 20/02/2026]

Termine - Presentazione

Dispositivo dell'art. 9 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Massime relative all'art. 9 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. giust. amm. Sicilia n. 329/2015

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1199 del 1971 il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche mediante la spedizione ai controinteressati, è tenuto a presentare, nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario accompagnato con la prova dell’eseguita notificazione (cioè con la prova di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) all'organo che ha emanato l'atto o al Ministro competente, ovvero, a fornire la prova che tale notifica è andata a buon fine, anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima che la controversia passi in decisione.

Cons. Stato n. 3850/2014

Il ricorso straordinario deve essere notificato, oltre che ad almeno un controinteressato, anche all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, se non appartenente all'amministrazione statale; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto dalla legge per la notifica ad almeno uno dei controinteressati e tale regola è decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto ha come equipollente la presentazione dell'atto a tale autorità (presentazione che può intervenire mediante notifica o mediante deposito). Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario è (soprattutto e soltanto) che nel termine previsto avvenga la notifica ad almeno un controinteressato e che entro lo stesso termine avvenga la notifica o presentazione dell'atto all'autorità (art. 9 del d.p.r. 1199 del 1971) (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, sez. I, n. 715/2012). È ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato contestualmente al controinteressato e all'autorità rispettando il termine di legge, ancorché l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 formalmente preveda che il ricorso straordinario debba essere prima notificato ad almeno un controinteressato e successivamente presentato con la prova della avvenuta notificazione all'amministrazione. (Conferma Tar Molise - Campobasso, Sezione I n. 715/2012).

Cons. Stato n. 1839/2010

L'onere della notificazione del ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati, posto dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971, ai fini dell'ammissibilità del gravame, opera esclusivamente nel caso in cui sussistano soggetti aventi un interesse contrario alla richiesta di annullamento proposta dal ricorrente e sempreché tali soggetti siano identificabili dal contesto dell'atto impugnato.

Cons. Stato n. 920/2009

In sede di ricorso straordinario, la sospensione cautelare è adottata non dal Presidente della Repubblica ma dal Ministero con atto conforme al parere (che ha carattere vincolante, e, quindi, in questa fase perde l'originario carattere consultivo e semivincolante per assumere un vero e proprio carattere decisorio). Pertanto è sufficiente che l'atto stesso venga semplicemente giustificato con riferimento al parere, senza necessità di alcuna motivazione in senso tecnico.

Cons. Stato n. 9831/2006

Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un provvedimento regionale limitatamente al dispositivo, con omissione di tutta la parte relativa all'esposizione delle premesse e della motivazione, non può derivare quella piena conoscenza dell'atto e delle ragioni che lo sostengono dal quale l'art. 9, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 fa decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario in assenza di notificazione o comunicazione diretta all'interessato.

Cons. Stato n. 848/2003

La mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso straordinario all'autorità emanante l'atto impugnato, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso atteso che le disposizioni dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non impongono tale adempimento, a pena di inammissibilità del gravame. Né in senso diverso depone la sentenza della Corte cost. n. 148 del 29 luglio 1982, che ha riguardato il successivo art. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971 (al fine di consentire anche all'autorità emanante, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, di proporre opposizione al ricorso straordinario). Ne consegue che il contraddittorio nei confronti degli enti diversi dallo Stato, all'occorrenza, ben può essere integrato d'ufficio a cura del Ministero che cura l'istruttoria.

Cons. Stato n. 2759/2003

Il ricorso straordinario può vertere, oltre che sull'impugnazione di un provvedimento, anche su un rapporto obbligatorio con una p.a.; in quest'ultimo caso la sua presentazione non è soggetta al termine decadenziale.

Cons. Stato n. 127/2001

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. 21 luglio 2000, n. 205, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può, su istanza del ricorrente, essere sospesa, con provvedimento del Ministro competente e previo parere del Cons. St., ove ricorra il presupposto del danno grave e irreparabile, e vi siano ragioni per ritenere, ad un sommario esame, non manifestamente infondate le censure sollevate nel ricorso stesso.

Cons. Stato n. 688/1998

Il ricorso straordinario presentato nel termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, all'Avvocatura dello Stato (incompetente a riceverlo), anche se successivamente inviato all'amministrazione oltre tale termine è tempestivo.

Cons. Stato n. 1427/1998

Il ricorso straordinario al capo dello Stato deve essere notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato, ove trattasi di organo non statale, con le modalità ex art. 9, D.P.R. 30 novembre 1971, n. 1199 della notificazione del ricorso giurisdizionale ai controinteressati.

Cons. Stato n. 2542/1997

La notificazione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica all'autorità diversa dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato non è presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.

Cons. Stato n. 93/1997

Non necessita notificare precedentemente all'autorità emanante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cons. Stato n. 481/1997

L'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deve essere interpretato, anche alla luce della sentenza Corte cost. 29 luglio 1982, n. 148 nel senso che resta fermo l'onere della notificazione all'Autorità emanante l'atto impugnato allorché si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato, avente un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda vertente dell'annullamento del proprio provvedimento.

Cons. Stato n. 111/1993

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, qualora il ricorso straordinario è inviato per mezzo della posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione del ricorso. Tale norma si applica nel caso in cui il ricorso sia stato inviato al ministro competente; pertanto, è irricevibile il ricorso straordinario che, essendo stato spedito nei termini ad un'autorità incompetente, sia pervenuto all'autorità competente fuori termine.

Cons. Stato n. 16/1991

Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello Stato può essere sospeso, oltre che d'ufficio e discrezionalmente dall'autorità emanante, anche dall'autorità decidente, su domanda di parte, a garanzia della legalità complessiva dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico generale, e una volta riscontrata sommariamente la sussistenza in concreto del periculum in mora e del fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato (anche se regionale), può essere sospeso cautelarmente dal ministro competente con proprio decreto, su parere del consiglio di stato richiesto specificamente sulla domanda di sospensiva, dal quale il ministro stesso può discostarsi solo provocando la deliberazione in tal senso del consiglio dei ministri, e il susseguente decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il decreto col quale il ministro competente sospende il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato è a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma e di procedimento.

Cons. Stato n. 406/1978

Il ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è ritualmente proposto, se sia presentato entro 120 giorni al ministero competente ad istruirlo, anche se il provvedimento impugnato sia stato emanato da un organo periferico o da un ente pubblico; pertanto il ricorso straordinario, proposto avverso l'atto di un ente pubblico, è ammissibile se sia stato spedito a mezzo posta al ministero nel prescritto termine di 120 giorni.

Cons. Stato n. 1708/1976

L'utilizzazione del servizio postale è consentita dagli art. 2 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 solo nel caso di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, e la data di spedizione acquista rilevanza solo se la lettera è inviata al ministero competente o all'autorità che ha emanato l'atto impugnato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 9 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. B. chiede
sabato 09/05/2026
“Buongiorno "Oggetto" : Consulenza legale su scadenza termini ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Buongiorno,

avrei bisogno di un vostro parere legale in merito alla possibile tardività di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo ad un progetto edilizio.

Premetto che:

in data 13/11/2025 il tecnico incaricato dalla nostra società ha inviato all’amministratore del super condominio confinante una e-mail contenente il progetto relativo alla realizzazione di n. 33 posti auto scoperti, con allegati file PDF del progetto e della variante;
successivamente l’amministratore del condominio ha inoltrato e-mail a tutti i condomini, allegando i medesimi file PDF e fornendo una spiegazione dettagliata delle modalità di realizzazione dell’intervento;
in data 30/03/2026 è stata notificata PEC al Comune, all’ufficio paesaggistica ed alla nostra società, con richiesta di annullamento del progetto tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Da quanto sopra, sembrerebbe che il ricorso sia stato proposto oltre il termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’intervento.

Preciso inoltre che:

uno dei ricorrenti possiede un appartamento in un edificio dal quale i nuovi posti auto risultano quasi non visibili;
la usufruttuaria ed il nudo proprietario sopra indicati, insieme ad altro ricorrente, hanno invece frontalmente un diverso parcheggio già esistente di circa 12 posti auto, che non fa parte del supercondominio interessato dal ricorso.

Le questioni sulle quali chiedo cortesemente vostro parere sono le seguenti:

I ricorrenti riguardano tre unità immobiliari.
Per una di tali unità risultano:
una usufruttuaria (madre);
un nudo proprietario (figlio).

L’amministratore ha sempre inviato le comunicazioni esclusivamente all’usufruttuaria, ignorando che dal 22/04/2022 il figlio era divenuto nudo proprietario.

Può la controparte sostenere che la comunicazione dell’amministratore avrebbe dovuto essere inviata anche al nudo proprietario, nonostante l’amministratore non fosse mai stato formalmente informato del subentro del figlio quale nudo proprietario?

Considerato che il ricorso è stato comunque presentato congiuntamente da madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario, può ritenersi sufficiente, ai fini della decorrenza del termine dei 120 giorni, la piena conoscenza dell’intervento da parte dell’usufruttuaria, presumendosi che la stessa abbia necessariamente informato il figlio?
In giurisprudenza, la trasmissione da parte dell’amministratore di condominio ai condomini di documentazione tecnica dettagliata, corredata da progetto e variante, può essere considerata elemento sufficiente per far decorrere il termine di “piena conoscenza” ai fini dell’impugnazione?
Il fatto che alcuni ricorrenti abbiano già frontalmente un parcheggio esistente di circa 12 posti auto può incidere sulla valutazione dell’effettivo pregiudizio lamentato o dell’interesse concreto ed attuale al ricorso?

Ringrazio anticipatamente per il vostro parere.

Cordiali saluti


Consulenza legale i 21/05/2026
Il quesito posto coinvolge due nozioni fondamentali del diritto processuale amministrativo, ossia quale momento coincida con la piena conoscenza del provvedimento, ai fini del calcolo del termine di decadenza, e quali siano gli elementi che fondano l’interesse a ricorrere in relazione ad interventi edilizi su fondo altrui.
Per chiarezza, si procederà quindi a illustrare i principi applicabili nel caso concreto, per poi rispondere ai quesiti sulla base di questi.

1.1. In merito al primo profilo (piena conoscenza dell’atto), si rileva che essa va intesa quale percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.
In materia edilizia, l'inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare - anche in via presuntiva - la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (Consiglio di Stato sez. IV, 23 febbraio 2026, n. 1453).
Tuttavia, a temperamento di queste regole di massima, è ammesso che chi vi abbia interesse fornisca la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo; in particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni (Consiglio di Stato sez. IV, 10 novembre 2025, n. 8759).
Facendo applicazione di tali principi, una decisione abbastanza recente ha individuato la decorrenza del termine per impugnare dalla “data in cui la controinteressata inviava al ricorrente medesimo, fintosi acquirente di uno degli appartamenti, un rendering, ovvero una dettagliata rappresentazione grafica del costruendo fabbricato, da cui si evincono in modo certo ed univoco le caratteristiche essenziali dell'opera e la precisa consistenza dell’intervento edilizio in corso di realizzazione.
Ricevuta la documentazione di vendita, il rendering del fabbricato e le piante del progetto, il ricorrente, che contesta innanzitutto la possibilità stessa di eseguire l’intervento edilizio, non poteva certo pensare che i lavori in corso di esecuzione nell’area immediatamente a ridosso alla sua residenza fossero limitati alla demolizione del preesistente edificio, ma ha inevitabilmente acquisito contezza della nuova edificazione e del modo in cui la stessa si sarebbe sviluppata (sedime, sagoma, altezza e numero di piani dell’edificio): egli ha, pertanto, potuto percepire il pregiudizio che sarebbe potuto derivare ai propri interessi dalla nuova edificazione e avrebbe potuto (e dovuto), sin dal 20.10.2020 ed entro i successivi 60 giorni, impugnare il permesso di costruire, riservandosi, all’esito dell’accesso agli atti, di proporre motivi aggiunti per far valere eventuali vizi dell’atto non conosciuti in precedenza” (T.A.R. Venezia, sez. II, 5 gennaio 2022, n. 22, confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7840).
Pertanto, la piena conoscenza coincide con qualsiasi elemento idoneo a rendere chiara l’esistenza e la portata lesiva dell’intervento, anche prima dell’ultimazione dei lavori.

1.2. In relazione al fatto che, nel caso di specie, parte ricorrente sia composta da più soggetti (usufruttuaria e nudo proprietario, al quale non sono state inviate comunicazioni da parte dell’amministratore), si nota che, secondo la giurisprudenza, la piena conoscenza dell'attività amministrativa e della sua lesività, al fine del decorso del termine di impugnazione, non può essere affermata in via meramente presuntiva ma deve formare oggetto di prova rigorosa da parte di chi eccepisce la tardività del gravame. In base al generalissimo principio, secondo cui la conoscenza dell'atto, ai fini del decorso del termine per la sua impugnazione, deve essere, oltre che piena (con riferimento alla sua esistenza e lesività), anche personale (e quindi formarsi in capo al diretto interessato), non può dedursi la assoluta e piena conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha interesse ad impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a conoscenza un altro soggetto, anche se legato al primo da determinati rapporti (in questo caso si trattava dell'avvocato difensore) (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 22 gennaio 2015, n. 423).
Tuttavia, è stato specificato anche che la circostanza per cui una pluralità di persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, coabitino e codetengano l'immobile che si assume danneggiato dall'attività edificatoria assentita al proprietario confinante, non può tradursi nella possibilità di sostanziale aggiramento della perentorietà del termine per l'impugnazione dell'atto concessorio, ciò che - viceversa - avverrebbe se si ammettesse la possibilità di una serie di successive azioni, ancorché proposte prima in sede possessoria, innanzi al giudice ordinario, e poi in sede impugnatoria dell'atto autorizzatorio, innanzi al giudice amministrativo, azioni intentate prima da uno dei coabitanti poi, in un secondo tempo, da altro coabitante, sull'assunto di non avere avuto precedentemente piena conoscenza dell'atto impugnato (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 26 aprile 1995, n. 192, reperibile solo in massima).
Se ne ricava che la conoscenza deve essere individuale, ma non può essere utilizzata in modo strumentale per eludere i termini a ricorrere.

2. Riguardo al secondo profilo dell’interesse a ricorrere, la giurisprudenza più recente ha chiarito che la vicinitas, quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve essere valutato - nella prospettiva della legittimazione - in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi. Non è sufficiente a fondare l'interesse al ricorso la mera vicinitas, ma incombe sul ricorrente la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo in cui è stata realizzata l'opera che si afferma essere abusiva, unitamente alla puntuale allegazione e alla prova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054)
In sostanza, il fatto di essere proprietario di un immobile confinante o comunque limitrofo a quello interessato dai lavori non vale, da solo e in automatico, a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va invece inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, quale ad esempio il possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, la compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. L'interesse dev'essere caratterizzato dalla personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) (T.A.R. Catania, sez. V, 19 gennaio 2026, n. 127).
In estrema sintesi, l’azione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un pregiudizio concreto, personale e attuale derivante dall’intervento.

3. Sulla base dei suddetti principi, è possibile ora rispondere ai quesiti nell’ordine in cui sono stati posti.
a) Può la controparte sostenere che la comunicazione dell’amministratore avrebbe dovuto essere inviata anche al nudo proprietario, nonostante l’amministratore non fosse mai stato formalmente informato del subentro del figlio quale nudo proprietario? Tale circostanza, più che in termini di obbligo dell’amministratore, potrebbe essere fatta valere dalla parte che non ha ricevuto le comunicazioni per individuare una diversa data di decorrenza del termine a ricorrere, ad esempio la data di avvio dei lavori.

b) Considerato che il ricorso è stato comunque presentato congiuntamente da madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario, può ritenersi sufficiente, ai fini della decorrenza del termine dei 120 giorni, la piena conoscenza dell’intervento da parte dell’usufruttuaria, presumendosi che la stessa abbia necessariamente informato il figlio?
La prova della piena conoscenza deve essere fornita dal soggetto che contesta la tardività, anche per mezzo di presunzioni, ad esempio evidenziando lo stretto rapporto familiare. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che la conoscenza debba essere personale e diretta, con la conseguenza che una eccezione di questo tipo potrebbe essere ritenuta non sufficiente a dichiarare la tardività del ricorso nei confronti del nudo proprietario.

c) In giurisprudenza, la trasmissione da parte dell’amministratore di condominio ai condomini di documentazione tecnica dettagliata, corredata da progetto e variante, può essere considerata elemento sufficiente per far decorrere il termine di “piena conoscenza” ai fini dell’impugnazione?
Se, come sembra dalla ricostruzione dei fatti, la comunicazione è sufficientemente precisa nella descrizione dell’intervento, essa è ritenuta idonea a far decorrere il termine per impugnare.

d) Il fatto che alcuni ricorrenti abbiano già frontalmente un parcheggio esistente di circa 12 posti auto può incidere sulla valutazione dell’effettivo pregiudizio lamentato o dell’interesse concreto ed attuale al ricorso?
Come visto, non è sufficiente che la lesione lamentata sia generica per fondare l’interesse a ricorrere, con la conseguenza che un elemento di questo tipo potrebbe essere valorizzato al fine di negare la lesività dell’intervento nei confronti dei ricorrenti.


A. D. chiede
martedì 28/06/2022 - Puglia
“Dovendo proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un atto di Consiglio Comunale, vorrei non servirmi della usuale procedura di inoltro del ricorso al Comune, il quale a sua volta deve poi inviarlo al Ministero competente senza che io ne abbia riscontro (avendo fatto una esperienza un anno fa in cui ci sono stati disguidi, peraltro rimasti ancora senza soluzione), in merito ad una delibera relativa ad in Programma Triennale dei lavori Pubblici che coinvolge alcune aree rivenienti da un antico PEEP e mai utilizzate, chiedo:
1) posso inviare direttamente il ricorso indirizzandolo al Presidente della Repubblica oppure devo indirizzarlo esclusivamente al Ministero Competente?
2) come faccio a sapere qual'é esattamente il Ministero competente a ricevere il ricorso?
3) in caso di incertezza, esiste una Istituzione Centrale o Ministeriale, ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri , che una volta ricevuti i Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato, sia tenuta a smistarli verso il Ministero competente?
4) in quest'ultimo caso il ricorrente (o il suo avvocato) riceve avviso dello smistamento del ricorso al Ministero competente o comunque c'è modo di avere contezza dell'avvenuta presa in carico del ricorso da parte di organi competenti ad esaminarlo?
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 08/07/2022

In riferimento ai quattro profili posti nel quesito, si chiarisce quanto segue.
La risposta al punto numero è negativa, in quanto l’art. 9, D.P.R. n. 1199/1971, ammette quale modalità rituale di introduzione del ricorso il deposito diretto o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente.
Il capo dello stato, invece, emette solo il decreto contenente la decisione sul ricorso, mentre l’istruzione e il rilascio del parere spettano rispettivamente al Ministero competente e al consiglio di stato.
Il Ministero competente si individua sulla base della materia oggetto dell’atto amministrativo impugnato con il ricorso straordinario.
Può essere utile, in tal senso, cercare sul sito www.giustizia-amministrativa.it o su altre banche dati giuridiche i pareri del Consiglio di Stato su ricorsi riguardanti provvedimenti simili.
In caso di errore nell’invio del ricorso, presumibilmente lo stesso dovrebbe essere trasmesso al Ministero effettivamente competente, ma ciò potrebbe dare adito a eccezioni di tardività.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece, non è competente allo “smistamento” dei ricorsi, bensì all’istruzione dei ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero (art. 11, D.P.R. n. 1199/1971).
Nella normativa di riferimento, infine, non risulta alcun obbligo “informativo” a carico del Ministero, ma è comunque consigliabile inserire nell’atto una formula con cui si indicano i recapiti PEC ai quali si chiede di ricevere le comunicazioni, dato che di solito proprio questo mezzo viene utilizzato nel corso dell’istruzione del ricorso.