Cons. giust. amm. Sicilia n. 329/2015
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1199 del 1971 il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche mediante la spedizione ai controinteressati, è tenuto a presentare, nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario accompagnato con la prova dell’eseguita notificazione (cioè con la prova di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) all'organo che ha emanato l'atto o al Ministro competente, ovvero, a fornire la prova che tale notifica è andata a buon fine, anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima che la controversia passi in decisione.
Cons. Stato n. 3850/2014
Il ricorso straordinario deve essere notificato, oltre che ad almeno un controinteressato, anche all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, se non appartenente all'amministrazione statale; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto deve essere effettuata entro lo stesso termine previsto dalla legge per la notifica ad almeno uno dei controinteressati e tale regola è decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso; la notifica all'autorità che ha emanato l'atto ha come equipollente la presentazione dell'atto a tale autorità (presentazione che può intervenire mediante notifica o mediante deposito). Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario è (soprattutto e soltanto) che nel termine previsto avvenga la notifica ad almeno un controinteressato e che entro lo stesso termine avvenga la notifica o presentazione dell'atto all'autorità (art. 9 del d.p.r. 1199 del 1971) (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, sez. I, n. 715/2012). È ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato contestualmente al controinteressato e all'autorità rispettando il termine di legge, ancorché l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 formalmente preveda che il ricorso straordinario debba essere prima notificato ad almeno un controinteressato e successivamente presentato con la prova della avvenuta notificazione all'amministrazione. (Conferma Tar Molise - Campobasso, Sezione I n. 715/2012).
Cons. Stato n. 1839/2010
L'onere della notificazione del ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati, posto dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971, ai fini dell'ammissibilità del gravame, opera esclusivamente nel caso in cui sussistano soggetti aventi un interesse contrario alla richiesta di annullamento proposta dal ricorrente e sempreché tali soggetti siano identificabili dal contesto dell'atto impugnato.
Cons. Stato n. 920/2009
In sede di ricorso straordinario, la sospensione cautelare è adottata non dal Presidente della Repubblica ma dal Ministero con atto conforme al parere (che ha carattere vincolante, e, quindi, in questa fase perde l'originario carattere consultivo e semivincolante per assumere un vero e proprio carattere decisorio). Pertanto è sufficiente che l'atto stesso venga semplicemente giustificato con riferimento al parere, senza necessità di alcuna motivazione in senso tecnico.
Cons. Stato n. 9831/2006
Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un provvedimento regionale limitatamente al dispositivo, con omissione di tutta la parte relativa all'esposizione delle premesse e della motivazione, non può derivare quella piena conoscenza dell'atto e delle ragioni che lo sostengono dal quale l'art. 9, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 fa decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario in assenza di notificazione o comunicazione diretta all'interessato.
Cons. Stato n. 848/2003
La mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso straordinario all'autorità emanante l'atto impugnato, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso atteso che le disposizioni dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non impongono tale adempimento, a pena di inammissibilità del gravame. Né in senso diverso depone la sentenza della Corte cost. n. 148 del 29 luglio 1982, che ha riguardato il successivo art. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971 (al fine di consentire anche all'autorità emanante, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, di proporre opposizione al ricorso straordinario). Ne consegue che il contraddittorio nei confronti degli enti diversi dallo Stato, all'occorrenza, ben può essere integrato d'ufficio a cura del Ministero che cura l'istruttoria.
Cons. Stato n. 2759/2003
Il ricorso straordinario può vertere, oltre che sull'impugnazione di un provvedimento, anche su un rapporto obbligatorio con una p.a.; in quest'ultimo caso la sua presentazione non è soggetta al termine decadenziale.
Cons. Stato n. 127/2001
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. 21 luglio 2000, n. 205, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può, su istanza del ricorrente, essere sospesa, con provvedimento del Ministro competente e previo parere del Cons. St., ove ricorra il presupposto del danno grave e irreparabile, e vi siano ragioni per ritenere, ad un sommario esame, non manifestamente infondate le censure sollevate nel ricorso stesso.
Cons. Stato n. 688/1998
Il ricorso straordinario presentato nel termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, all'Avvocatura dello Stato (incompetente a riceverlo), anche se successivamente inviato all'amministrazione oltre tale termine è tempestivo.
Cons. Stato n. 1427/1998
Il ricorso straordinario al capo dello Stato deve essere notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato, ove trattasi di organo non statale, con le modalità ex art. 9, D.P.R. 30 novembre 1971, n. 1199 della notificazione del ricorso giurisdizionale ai controinteressati.
Cons. Stato n. 2542/1997
La notificazione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica all'autorità diversa dallo Stato che ha emanato l'atto impugnato non è presupposto necessario ai fini del trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale.
Cons. Stato n. 93/1997
Non necessita notificare precedentemente all'autorità emanante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Cons. Stato n. 481/1997
L'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deve essere interpretato, anche alla luce della sentenza Corte cost. 29 luglio 1982, n. 148 nel senso che resta fermo l'onere della notificazione all'Autorità emanante l'atto impugnato allorché si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato, avente un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda vertente dell'annullamento del proprio provvedimento.
Cons. Stato n. 111/1993
Ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, qualora il ricorso straordinario è inviato per mezzo della posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione del ricorso. Tale norma si applica nel caso in cui il ricorso sia stato inviato al ministro competente; pertanto, è irricevibile il ricorso straordinario che, essendo stato spedito nei termini ad un'autorità incompetente, sia pervenuto all'autorità competente fuori termine.
Cons. Stato n. 16/1991
Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello Stato può essere sospeso, oltre che d'ufficio e discrezionalmente dall'autorità emanante, anche dall'autorità decidente, su domanda di parte, a garanzia della legalità complessiva dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico generale, e una volta riscontrata sommariamente la sussistenza in concreto del periculum in mora e del fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato (anche se regionale), può essere sospeso cautelarmente dal ministro competente con proprio decreto, su parere del consiglio di stato richiesto specificamente sulla domanda di sospensiva, dal quale il ministro stesso può discostarsi solo provocando la deliberazione in tal senso del consiglio dei ministri, e il susseguente decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il decreto col quale il ministro competente sospende il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato è a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma e di procedimento.
Cons. Stato n. 406/1978
Il ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è ritualmente proposto, se sia presentato entro 120 giorni al ministero competente ad istruirlo, anche se il provvedimento impugnato sia stato emanato da un organo periferico o da un ente pubblico; pertanto il ricorso straordinario, proposto avverso l'atto di un ente pubblico, è ammissibile se sia stato spedito a mezzo posta al ministero nel prescritto termine di 120 giorni.
Cons. Stato n. 1708/1976
L'utilizzazione del servizio postale è consentita dagli art. 2 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 solo nel caso di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, e la data di spedizione acquista rilevanza solo se la lettera è inviata al ministero competente o all'autorità che ha emanato l'atto impugnato.