(massima n. 1)
La mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso straordinario all'autorità emanante l'atto impugnato, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso atteso che le disposizioni dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non impongono tale adempimento, a pena di inammissibilità del gravame. Né in senso diverso depone la sentenza della Corte cost. n. 148 del 29 luglio 1982, che ha riguardato il successivo art. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971 (al fine di consentire anche all'autorità emanante, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, di proporre opposizione al ricorso straordinario). Ne consegue che il contraddittorio nei confronti degli enti diversi dallo Stato, all'occorrenza, ben può essere integrato d'ufficio a cura del Ministero che cura l'istruttoria.