(massima n. 1)
Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello Stato può essere sospeso, oltre che d'ufficio e discrezionalmente dall'autorità emanante, anche dall'autorità decidente, su domanda di parte, a garanzia della legalità complessiva dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico generale, e una volta riscontrata sommariamente la sussistenza in concreto del periculum in mora e del fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato (anche se regionale), può essere sospeso cautelarmente dal ministro competente con proprio decreto, su parere del consiglio di stato richiesto specificamente sulla domanda di sospensiva, dal quale il ministro stesso può discostarsi solo provocando la deliberazione in tal senso del consiglio dei ministri, e il susseguente decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il decreto col quale il ministro competente sospende il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato è a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma e di procedimento.