1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3(1).