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Articolo 25 septiesdecies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Delitti contro il patrimonio culturale

Dispositivo dell'art. 25 septiesdecies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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