1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni(1).