1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori(1).
Note
(1)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12 ter»".