Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 12 ter Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 05/07/2024]

Informazioni all'esercente la responsabilitą genitoriale

Dispositivo dell'art. 12 ter Codice Processo Penale Minorile

1. (1)Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!