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Articolo 12 ter Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Informazioni all'esercente la responsabilitą genitoriale

Dispositivo dell'art. 12 ter Codice Processo Penale Minorile

1. (1)Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

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