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Articolo 12 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Assistenza all'imputato minorenne

Dispositivo dell'art. 12 Codice Processo Penale Minorile

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale(1).

1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;
  2. b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  3. c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale(1).

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza(1).

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato, e i commi 1-bis e 1-ter aggiunti, dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

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