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Articolo 12 bis Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Diritto all'informazione

Dispositivo dell'art. 12 bis Codice Processo Penale Minorile

1. (1)Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:

  1. a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12 ter;
  2. b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
  3. c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
  4. d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
  5. e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

  1. a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
  2. b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
  3. c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

  1. a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
  2. b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
  3. c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

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