Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere(4).
Cass. civ. n. 14811/2014
Qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa. Quindi, il cittadino cubano non può esercitare nei confronti del cittadino italiano i diritti del legittimario, giacché il codice civile di Cuba non contempla questa figura di erede, ma quella, radicalmente diversa, dell'erede "particolarmente protetto", in ragione della precarietà delle condizioni economiche del soggetto.Cass. civ. n. 8212/2013
L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile.Cass. civ. n. 8171/2000
L'accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio iura novit curia, bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità della S.C.Cass. civ. n. 1979/1996
Nel giudizio promosso da società straniera a norma della L. 13 aprile 1988, n. 117 per il risarcimento dei danni subiti per asserito comportamento gravemente colposo di magistrati, la sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, pur attenendo al merito (e cioè al diritto sostanziale in contesa), può essere legittimamente valutata nel giudizio preliminare di ammissibilità (art. 5, L. n. 117 del 1999), sia pure al fine di accertare se non sussista una situazione di infondatezza ictu oculi della domanda, che ne impedisca l'ulteriore esame.Cass. civ. n. 12978/1995
L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione e, poiché la conoscenza della legge straniera si risolve in una quaestio facti, la prova può essere data con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto affidavit) di organo dello Stato estero e senza che sia necessaria l'acquisizione del testo della legge straniera.Cass. civ. n. 1309/1993
Il cittadino italiano può sempre essere convenuto, senza alcuna limitazione, davanti al giudice nazionale, da parte dello straniero, senza che tale qualità dell'attore, implichi la restrizione della giurisdizione italiana alle sole domande che il cittadino italiano potrebbe proporre, in condizione di reciprocità, davanti al giudice dello Stato di appartenenza dello straniero, posto che tale condizione – di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile – spiega rilievo solo sul fondamento nel merito della pretesa avanzata dallo straniero stesso, non incidendo sulla giurisdizione.Cass. civ. n. 7935/1990
Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.Cass. civ. n. 5454/1990
Dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi, che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, con l'art. 24, primo comma della costituzione – per il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – si deduce che allo straniero, non diversamente che al cittadino, è riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16, citato, non è soggetto alla condizione di reciprocità posto da detta norma.
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