(massima n. 1)
L'accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio iura novit curia, bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità della S.C.