(massima n. 1)
L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione e, poiché la conoscenza della legge straniera si risolve in una quaestio facti, la prova può essere data con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto affidavit) di organo dello Stato estero e senza che sia necessaria l'acquisizione del testo della legge straniera.