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Articolo 15 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 07/04/2026]

Responsabile unico del progetto (RUP)

Dispositivo dell'art. 15 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento(1).

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi(2).

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Note

(1) Il comma 2 stato modificato dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
(2) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 15 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 15 disciplina la figura del responsabile unico del progetto (RUP), il quale sostituisce il responsabile del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990. Nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo, il responsabile (cfr. art. 6 della legge sul proc. amministrativo) è titolare di funzioni istruttorie, ma può anche effettuare una proposta di provvedimento amministrativo. In alcuni casi, è inoltre titolare del potere di adottare la decisione finale.

Con il nuovo impianto normativo introdotto dal d.lgs. 36/2023, il legislatore ha valorizzato la funzione centrale del RUP, qualificandolo come responsabile “di progetto” e non più solo “di procedimento”. Tale diversa terminologia è indice di un’impostazione differente, strettamente legata al rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo codice appalti.
Il RUP, dunque, ha un ruolo trasversale rispetto a tutte le fasi dell'intervento pubblico, includendo attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Ai sensi del comma 2, la nomina del RUP è di competenza del responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa. In particolare, la scelta deve avvenire nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico e ricadere su dipendenti (anche a tempo determinato) della stazione appaltante o dell’ente concedente. Questi devono essere in possesso dei requisiti indicati dall’allegato I.2, nonché di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti loro affidati.

La disposizione in commento prevede altresì l’obbligatorietà dell’ufficio di RUP, che non può essere oggetto di rifiuto, salva la sussistenza di giustificati motivi.
Inoltre, in caso di mancata nomina, l’incarico viene assunto automaticamente dal responsabile dell’unità organizzativa.

Il comma 4 introduce il principio di responsabilità per fasi, prevedendo la possibilità di nominare dei responsabili di fase, con funzioni di supporto al RUP. La ratio è evitare un’eccessiva concentrazione di funzioni nelle mani del RUP, il quale mantiene comunque obblighi di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo. I responsabili di fase, infatti, hanno una funzione di carattere propositivo, dovendo comunque sempre fare riferimento al RUP per l’adozione di eventuali decisioni.
La legittimità di tale meccanismo è stata affermata anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 166 del 2019), secondo cui, all’interno di un procedimento unitario, è possibile individuare dei sub-procedimenti, senza ledere l’unicità del ruolo del RUP.

Il comma 5, invece, attribuisce al RUP il compito di garantire il raggiungimento del risultato finale, mediante l’impiego non solo delle facoltà concesse dall’allegato I.2, ma anche di tutte quelle necessarie allo scopo.

Il comma 6 consente alle stazioni appaltanti di istituire strutture di supporto al RUP e destinare fino all’1% dell’importo a base d’asta per incarichi di assistenza al RUP.

Il comma 7 stabilisce che le stazioni appaltanti adottino un piano di formazione per il personale coinvolto nei procedimenti di acquisto di lavori, servizi e forniture. La ratio è garantire la presenza di soggetti professionalmente adeguati, dotati di elevate competenze e costantemente aggiornati.

Il comma 8 sancisce il divieto, nei contratti affidati mediante contraente generale o con formule di partenariato pubblico-privato, di attribuire le funzioni di RUP, direttore dei lavori o collaudatore al soggetto aggiudicatario o a soggetti ad esso collegati. Lo scopo è garantire l’imparzialità del RUP, evitando eventuali conflitti di interesse.

Infine, il comma 9 prevede che anche le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti possano designare un proprio RUP.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

15 
Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento” (definizione forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente): infatti, si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP).

La norma è costruita in modo da non incidere sulle parti dell’articolato concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi della procedura che vengono svolte ricorrendo a centrali di committenza, ad aggregazioni di stazioni appaltanti o ad altre stazioni appaltanti qualificate. Tale salvezza implicita, che vale per i casi in cui vi è un riparto di competenze, comunque non deroga al principio generale secondo cui ogni s.a. individua un responsabile unico del progetto.

Si è tenuto, inoltre, conto dell’eventualità che emergano esigenze non considerate nella programmazione, prevedendosi, in tal caso, che alla nomina del RUP si provveda nel primo atto relativo all’intervento.

Il comma 2 è riferito alla nomina del RUP, con concentrazione in un unico comma delle previsioni (rispettivamente riferite alle stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici e quelle che, invece, non hanno tale qualificazione) inserite nei commi 1 e 10 dell’articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016. Si conferma che il RUP è nominato dal responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa, con la soppressione, tuttavia, dell’inciso “che deve essere di livello apicale” in quanto tautologico. È stata altresì soppressa, in quanto causa di controversie sui riparti di competenze interne alle amministrazioni, la previsione contenuta nel codice attuale secondo cui “laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”.

Sempre il comma 2 contempla un “meccanismo di chiusura” che assicura sempre l’individuazione del RUP, attraverso la previsione secondo cui, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Resta ferma la previsione secondo la quale l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Anche il comma 3 riproduce, con alcune semplificazioni, la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il comma 4 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.

Nell’elaborazione di tale previsione, utili spunti sono stato tratti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell’art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall’art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Il comma 5 riformula le funzioni del RUP quale figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, in funzione del quale gli vengono attribuiti compiti e facoltà anche “innominate”. Conformemente alle linee preliminari tracciate, è stata valorizzata la differenza fra i poteri istruttori del RUP ai sensi della legge n. 241 del 1990 e i poteri istruttori del RUP nell’affidamento dei contratti pubblici che trovano un limite nel soccorso istruttorio, come disciplinato dal nuovo codice.

La specificazione (non tassativa) delle competenze del RUP (provvedimentali, nonché di iniziativa, istruttorie, di coordinamento, di controllo, di certificazione etc...) è demandata a un allegato al codice di natura regolamentare, assorbendo le linee guida n. 3 dell’ANAC. L’allegato I.2, in particolare, contiene la disciplina di dettaglio su:

- i compiti del RUP in rapporto alla esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione nell’attuazione delle prestazioni contrattuali;

- gli ulteriori requisiti di professionalità imposti dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;

- le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;

- le coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell’amministrazione;

- gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;

- le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest’ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

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R. M. chiede
sabato 06/06/2026
“Buongiorno, sempre con riferimento ad accordo tra enti pubblici di cui all' ultima consulenza, sarebbe ipotizzabile affidare, da parte dell' ente finanziatore, che non è, come si diceva, quello che fará da stazione appaltante è soggetto attuatore dell' intervento, un servizio di supporto tecnico ad una tavolo di coordinamento da costituire tra i vari enti coinvolti ( tavolo che dovrebbe monitorare l' andamento del ciclo di realizzazione dell' opera) ? Un supporto tecnico a vantaggio pertanto sia dell' ente finanziatore che del RUP della stazione appaltante ? L' accordo prevederebbe una clausola del genere "Per lo svolgimento delle proprie attività, il Tavolo può avvalersi, previa intesa tra le Parti e secondo le modalità dalle stesse definite, nei limiti delle risorse disponibili, di un supporto tecnico-specialistico finalizzato all’analisi dello stato di avanzamento dell’intervento, al monitoraggio del cronoprogramma, all’esame delle criticità attuative, alla predisposizione di report e documenti istruttori e, più in generale, al supporto delle attività di coordinamento e monitoraggio previste dal presente articolo.

Il supporto tecnico-specialistico opera esclusivamente a supporto del Tavolo e non esercita funzioni proprie del Responsabile Unico del Progetto (RUP), della direzione dei lavori, dei progettisti, del coordinatore della sicurezza o degli altri soggetti incaricati dell’attuazione dell’intervento". Grazie”
Consulenza legale i 12/06/2026
Il primo profilo da considerare è quello della forma di tale incarico tecnico, che potrebbe configurarsi come un appalto di servizi distinto dall’appalto principale o come una consulenza ex art. 7 del T.U.P.I..
Nel primo caso (appalto di servizi), assumendo che l’incarico venga conferito dall’ente finanziatore (non potendo essere conferito dal “tavolo di coordinamento”, che non sembra avere una soggettività giuridica autonoma) è necessario verificare che questo abbia la qualificazione per gestire tale procedura, in quanto l’assenza di qualificazione costituisce una condizione ostativa non superabile.

Qualora si tratti di una consulenza a soggetti esterni, invece, l’articolo sopra richiamato stabilisce requisiti rigorosi a sostegno di tale scelta, ossia:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Il mancato rispetto di tali condizioni espone gli amministratori a possibili contestazioni di danno erariale da parte della Corte dei Conti.
Individuati tali limiti di natura generale, si nota che la prospettazione dell’incarico come formulata nel quesito pare presentare alcune criticità dal punto di vista del contenuto.
Innanzitutto, come già scritto, non potrebbe trattarsi di un supporto al RUP, in quanto - ai sensi dell’art. 15 del Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) - la decisione di affidare incarichi di assistenza a quest’ultimo spetta alla sola stazione appaltante, peraltro con il vincolo di spesa dell’1% dell’importo posto a base di gara.

Inoltre, il tavolo di coordinamento – fatte salve le competenze e le prerogative specifiche riservate alla stazione appaltante e al RUP - costituisce, già di per sé, un ausilio dal punto di tecnico-organizzativo a favore degli enti coinvolti.
In tale quadro, la previsione di un supporto tecnico al tavolo di coordinamento potrebbe essere ritenuta o una duplicazione dei compiti affidati al tavolo di coordinamento e/o di funzioni ordinarie degli enti, con tutto ciò che ne consegue soprattutto sotto l’aspetto del corretto dispendio delle risorse pubbliche, o una elusione della “riserva” delle specifiche competenze di direzione dell’appalto attribuite alla stazione appaltante e al RUP dal Codice appalti.
Pertanto, l’attività descritta nel quesito pare presentare profili di rischio sia dal punto di vista della copertura normativa, sia per quanto riguarda le attività che verrebbero conferite al supporto tecnico.