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Articolo 14 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Obblighi del mediatore

Dispositivo dell'art. 14 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

  1. a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
  2. b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
  3. c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
  4. d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo(1).

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Note

(1) Il comma 2 della presente disposizione è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 14 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Il mediatore è un terzo neutrale che deve possedere una visione esterna ed oggettiva del conflitto, dovendosi immedesimare nella posizione di entrambe le parti, senza però prendere posizione né, tantomeno, esprimere valutazioni.
Il mediatore, per etica professionale, non deve dare alcun consiglio di natura giuridica, né pareri professionali. Egli agisce esclusivamente nella veste di “facilitatore” della comunicazione tra le parti litiganti.
Proprio perché deve essere neutrale, il mediatore non può logicamente “assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio”; gli è inoltre precluso “percepire compensi direttamente dalle parti”. È infatti ovvio che l’assunzione di diritti o il coinvolgimento in affari trattati nella procedura di mediazione inquinerebbe in maniera insanabile la terzietà che deve caratterizzare il mediatore che, pur non essendo un giudice che emette una sentenza, deve comunque porsi come una figura super partes. Le parti, per affidarsi alla sua opera, devono percepirlo come una figura terza, disinteressata e neutrale rispetto agli interessi in gioco.

Anche il Codice Europeo di condotta per mediatori (un codice di condotta adottato a livello europeo, al quale i mediatori possono spontaneamente aderire e applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale) contiene, tra gli altri principi, quello dell’indipendenza e dell’imparzialità del mediatore.
In particolare, l’art. 2 di tale Codice di condotta prevede che “Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione”.

Al fine di evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi tra il mediatore e le parti, la norma in commento impone al mediatore di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile e di informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

Inoltre, il terzo comma prevede che, su istanza di parte, il responsabile dell’organismo possa provvedere all’eventuale sostituzione del mediatore.

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G. A. chiede
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“Può l’avv.to, che ha rivestito il ruolo di Mediatore, assumere, nella causa successivamente intentata dall’attore, dopo la conclusione della Mediazione, il ruolo di difensore di parte?”
Consulenza legale i 07/10/2022
La risposta è ovviamente negativa, sia avendo riguardo alla normativa nazionale sulla mediazione, sia al Codice deontologico forense.
Infatti, gli artt. art. 9 del D.lgs. 28 del 2010 e 14, del D. Lgs. 28 del 2010, individuano quali principi fondanti dell’attività di mediazione la riservatezza su tutto quanto appreso nel corso della procedura, nonché l’imparzialità del mediatore, che non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.

Inoltre, l’art. 62, comma 4, primo periodo, stabilisce che “l’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso
La violazione di tale norma deontologica, in particolare, determina l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.