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Articolo 9 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Dovere di riservatezza

Dispositivo dell'art. 9 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo(1).

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 9 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La norma disciplina il dovere di riservatezza nell’ambito del procedimento di mediazione. La riservatezza è un connotato essenziale di tale procedura, proprio in virtù della natura e delle finalità della stessa.
La mediazione, infatti, è il luogo dove il mediatore - nella sua veste di “facilitatore” della comunicazione tra le parti - aiuta i litiganti a trovare una composizione, e quindi un "accordo amichevole". L’intesa che le parti raggiungono si basa spesso su dati di fatto e circostanze riservate, che le parti conoscono, ma che nella maggior parte dei casi non sarebbero disposte a rivelare durante un processo giudiziale: l’avvocato, infatti, sa che a volte la miglior strategia processuale è quella di nascondere determinate circostanze, pur conosciute dalla parte, per non penalizzarla; e a tal fine la indirizza, indicandole cosa sia più opportuno riferire.

Nella mediazione, invece, è possibile per le parti portare a conoscenza del mediatore fatti e accadimenti che possono essere utili per trovare un punto di incontro, ma che si vuole avere la certezza rimangano riservati.
Le parti, in altre parole, devono potersi sentire libere di svelare circostanze di vario genere, anche personali, poiché sanno che sono protette dall’obbligo di riservatezza, che grava su tutte le parti che partecipano alla mediazione. Le parti sono consapevoli, insomma, del fatto che tali informazioni non potranno essere portate un domani all'attenzione del giudice, magari contro il loro interesse.

Tale dovere di riservatezza, imposto a tutte le parti che partecipano al procedimento di mediazione, si giustifica alla luce del fatto che la mediazione è ispirata a logiche differenti rispetto a quelle che caratterizzano il processo ordinario. Per fare in modo che la parte riveli al mediatore circostanze che sono favorevoli al raggiungimento di un accordo, ma che la stessa non sarebbe propensa a rivelare davanti ad un giudice, tutto il procedimento di mediazione deve necessariamente essere connotato da questo assoluto riserbo sulle informazioni che emergono durante i vari incontri.

Il mediatore, inoltre, deve osservare il dovere di riservatezza anche per tutte quelle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna delle parti durante le cosiddette “sessioni separate” (momenti, all’interno dell’incontro di mediazione, durante i quali il mediatore si confronta separatamente con una parte, in assenza dell’altra). Il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in sede di mediazione è quindi maggiormente esteso, operando non solo nei confronti degli esterni o del giudice, ma anche delle altre parti del procedimento.
Allo stesso modo, il mediatore non può trasfondere le informazioni acquisite nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione.

In entrambi i casi, il mediatore può derogare al suo dovere di riservatezza se a ciò venga espressamente autorizzato dalla parte interessata.

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