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Articolo 501 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Dispositivo dell'art. 501 Codice di procedura penale

1. Per l'esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente(1).

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame(1).

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

__________________

(1) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. h) n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

(2) Comma modificato dall'art. 30, co. 1, lett. h) n. 2) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L'esame incrociato (non solo dei testimoni, ma anche di periti e consulenti tecnici) rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del dibattimento di tipo accusatorio, diretto a far emergere gli elementi di conoscenza e verificare l'attendibilità delle persone escusse.

Spiegazione dell'art. 501 Codice di procedura penale

Il comma 1 dell’art. 501 c.p.p. stabilisce che, per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici, si osservano le disposizioni sull’esame testimoniale, in quanto applicabili.

Il nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che il perito depositi in cancelleria la propria relazione scritta almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame. Allo stesso modo, la parte, che ha nominato un consulente tecnico, deve depositare la relazione scritta del consulente nel medesimo termine di sette giorni. Inoltre, ai sensi del comma 1-ter (anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia), al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis, la parte, che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico, deve depositare la relazione del consulente almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame.

Con l’introduzione del deposito preventivo della relazione del perito e del consulente, si è voluto assicurare la realizzazione di un contraddittorio informato (e, in quanto tale, più proficuo) sulla prova scientifica.

Poi, il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, diversamente dal testimone, il perito o il consulente tecnico non deve essere autorizzato a consultare documenti, note scritte, pubblicazioni o le relazioni depositate a norma dei commi 1-bis e 1-ter, ma possono farlo liberamente. Evidentemente, il legislatore non ha potuto non tener conto del fatto che tali soggetti, svolgendo per lo più attività di natura scientifica, devono poter utilizzare tali scritti, senza che ciò possa influire sulla loro attendibilità. Inoltre, è consentita non solo la consultazione di scritti propri, ma anche di altri.

Al consulente tecnico, di cui è stato chiesto l’esame dalle parti, riconosciuta la qualità sostanziale di testimone. Di conseguenza, il giudice può dedurre elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia, quando con adeguata motivazione il medesimo giudice dimostri che non è necessario, in quanto gli elementi forniti dai consulenti appaiono privi di incertezze e basati su argomentazioni logiche e convincenti, nonché scientificamente corrette.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il nuovo comma 1 bis dell’art. 501 del codice di rito introduce, in conformità alle previsioni della legge delega, il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica.


In assenza di indicazioni specifiche sulla congruità del termine, si è ritenuto che il termine di sette giorni potesse rappresentare una soluzione adeguata al fine di bilanciare ragionevolmente gli interessi delle parti e l’efficienza processuale.
Si è scelto, inoltre, di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell’esame orale del perito o del consulente tecnico.


In conformità alla previsione della legge delega, la nuova disposizione non comporta alcuna deroga alla disciplina dell’ordine di assunzione delle prove, delle letture e dell’indicazioni degli atti utilizzabili ai fini della decisione.


Peraltro, in connessione con l’intervento effettuato sull’art. 501 c.p.p. e con il criterio di delega, secondo cui resta ferma “la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”, si è chiarito, con un intervento sul comma 2, che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1 bis e 1 ter, in tal modo coordinando la fase, meramente informativa, del deposito, con quella acquisitiva e fermo, per il resto, quanto previsto dall’art. 511 c.p.p.

Massime relative all'art. 501 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25127/2018

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

Cass. pen. n. 52903/2016

L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).

Cass. pen. n. 4672/2015

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

Cass. pen. n. 35187/2002

L'art. 501 c.p.p., nel rinviare, per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici, alle disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili, esclude per ciò stesso la possibilità di contro-esame del perito da parte dei consulenti di parte, atteso che le suddette disposizioni non prevedono alcuna forma di contro-esame dei testimoni tra loro, ma soltanto la possibilità che agli stessi siano rivolte domande da parte del pubblico ministero e dei difensori delle parti e che possa darsi luogo a confronto tra loro.

Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501, comma 1, c.p.p., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti.

Cass. pen. n. 8497/1999

In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.

Cass. pen. n. 9284/1998

L'accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e sicuramente ripetibile non può essere inserito nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p. e non può essere utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l'audizione quale teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamente prevista dall'art. 501 stesso codice, è subordinata alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito dell'espletamento dell'incarico peritale. (Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui medicinali prescritti).

Cass. pen. n. 3383/1997

In tema di istruttoria dibattimentale, l'art. 501 comma primo c.p.p. riconosce ai consulenti tecnici - di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta - sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti.

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