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Articolo 227 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Relazione peritale

Dispositivo dell'art. 227 Codice di procedura penale

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [136].

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [231]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360](1).

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi(2).

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

Note

(1) Il perito può essere sostituito ex art. 231, come in ogni altra ipotesi di inerzia o di negligenza nell'espletamento dei suoi compiti.
(2) Una durata che assume risalto quale presupposto di ammissibilità dell'incidente probatorio ex art. 392, il quale al comma secondo prevede che in tale sede possa farsi luogo a perizia quando la stessa, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare un pronto ed efficiente utilizzo di tale fondamentale mezzo di prova, che assicura attraverso la relazione finale il rispetto dei canoni di semplificazione formale, nonchè del principio di oralità.

Spiegazione dell'art. 227 Codice di procedura penale

La perizia, importante mezzo di prova, è caratterizzata dal fatto che offre al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione.

Elemento fondamentale della perizia è la relazione finale, prevede che il perito risponda immediatamente ai quesiti propostigli, comunque in forma orale, mediante parere raccolto nel verbale, salvo il potere del giudice di ordinare che la relazione stessa si svolga in forma scritta, se ritenuta indispensabile ad illustrare meglio il parere espresso dal perito.

Nell’ipotesi in cui il perito non sia in grado di rispondere immediatamente ai quesiti posti, e sempreché il giudice non ritenga di sostituirlo ex art. 231 per negligenza, imperizia o semplice inerzia), il legislatore ha previsto la concessione di un termine non superiore ai novanta giorni, affinché il perito stesso goda di maggior tempo per rispondere, dandone comunicazione alle parti ed ai consulenti tecnici.

Ciononostante, il termine può essere ulteriormente prolungato dal giudice, quando gli accertamenti richiesti risultino di particolare complessità. Tale proroga presuppone una apposita richiesta del perito, che può essere presentata anche più volte per periodi non superiori ogni volta a 30 giorni, salvo il rispetto del termine massimo di sei mesi.

Massime relative all'art. 227 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18975/2017

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.

Cass. pen. n. 44495/2004

Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).

Cass. pen. n. 34379/2004

In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

Cass. pen. n. 11425/2003

L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).

Cass. pen. n. 35187/2002

In tema di perizia, l'art. 228, comma 1, c.p.p., nello stabilire che il perito «può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento», deve intendersi come riferito non solo agli atti che siano inseribili nel fascicolo da formarsi, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, ma anche a tutti quelli di cui la legge non esclude, in astratto, la possibilità di inserimento in detto fascicolo, d'ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazoni, durante tutto il corso del giudizio, anche successivamente al conferimento dell'incarico peritale (principio affermato con riguardo a perizia disposta in sede di incidente probatorio, sulla base del richiamo, contenuto nell'art.401, comma 5, c.p.p., alle «forme stabilite per il dibattimento.

Cass. pen. n. 13750/1999

In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per rispondere ai quesiti non comporta la nullità o inutilizzabilità della perizia.

Cass. pen. n. 6528/1998

Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).

Cass. pen. n. 2088/1996

In tema di sostituzione e revoca di misure cautelari personali, attesa la previsione, contenuta nell'art. 299, comma 4 ter, c.p.p., che gli accertamenti eventualmente necessari siano disposti senza formalità, deve escludersi che dia luogo a nullità, in caso di accertamento disposto mediante conferimento di incarico peritale, la mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 226 c.p.p.

Cass. pen. n. 3521/1995

La perizia, anche se disposta nelle forme dell'incidente probatorio, può essere utilizzata ai fini dell'emissione della misura cautelare non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il pericolo sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l'esame orale del perito solo nella fase dibattimentale a norma dell'art. 511, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 10819/1994

Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l'espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell'incarico e la fissazione di un termine per l'espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l'audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell'udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l'ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.

Cass. pen. n. 5030/1994

Qualora l'espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell'art. 221, comma 2, c.p.p. il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell'ambito dell'atto voluto.

Cass. pen. n. 4273/1994

In tema di prove, nell'ipotesi di lettura della relazione peritale la preventiva escussione del perito non è stabilita a pena di nullità: ed invero tali casi sono tassativamente previsti dalla legge.

Cass. pen. n. 6945/1991

In tema di perizia assunta con incidente probatorio, deve escludersi che costituisca causa di nullità il fatto che, acquisito l'elaborato peritale, il giudice abbia negato la fissazione di nuova udienza per l'esame orale del perito, ritenendo che a tale incombente potesse darsi luogo nel corso del dibattimento. (Mass. redaz.).

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