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Articolo 21 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

Dispositivo dell'art. 21 Legge sui reati tributari

1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato(1).

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21 bis e 21 ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi(1).

2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25 quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(1).

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. il quale ha disposto la modifica dei commi 1, 2 e 3 e l'introduzione del comma 2-bis.

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