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Articolo 21 ter Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

Dispositivo dell'art. 21 ter Legge sui reati tributari

1. (1)Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

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