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Articolo 232 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito

Dispositivo dell'art. 232 Legge fallimentare

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque (1) fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato (2).

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo (3), la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

  1. 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito (4);
  2. 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica (5).

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Note

(1) Si tratta di un reato comune.
(2) La consumazione del reato si ha nel momento del deposito dell'istanza di ammissione al fallimento.
(3) Circostanza attenuante ad effetto speciale.
(4) In generale, la norma colpisce i fatti di sottrazione di beni alla massa fallimentare da dividere tra i creditori.
Va precisato che il termine "ricetta" non fa riferimento al delitto di ricettazione vero e proprio (art. 648 del c.p.), perché non è necessario che i beni derivino dalla commissione di un reato.
(5) Sono reati commessi prima della dichiarazione del fallimento, per questo sono anche denominati casi di ricettazione prefallimentare.
Il giudice valuterà con la sua discrezionalità se sussiste il presupposto dell'approfittamento della situazione dell'imprenditore.

Ratio Legis

La ratio del reato previsto dal primo comma è tutelare la veridicità dei crediti insinuati nel fallimento. Anche il terzo comma tutela i creditori, in quanto si colpisce chi consapevolmente fa diminuire la massa fallimentare.

Massime relative all'art. 232 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 8383/2013

Nell'oggetto materiale del reato di ricettazione prefallimentare rientra anche il denaro dell'imprenditore in dissesto.

Cass. pen. n. 21081/2004

Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 232, comma terzo, n. 1, legge fallimentare (ricettazione post-fallimentare), la condotta consistita in distrazione di merci e danaro, di una società dichiarata fallita, dei quali si abbia la disponibilità per avere stipulato con il curatore fallimentare un contratto di affitto di azienda e un contratto estimatorio per la vendita delle merci in magazzino; né tale ipotesi può essere ricondotta al mero inadempimento contrattuale, posto che nel contratto estimatorio la proprietà delle cose resta al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo, sicché la condotta distrattiva ha per oggetto beni di proprietà del fallito.

Cass. pen. n. 7891/1995

In tema di distrazione senza concorso col fallito (art. 232 legge fallimentare), la condotta consiste essenzialmente nello stornare beni dal patrimonio tutelato, impedendone l'apprensione da parte degli organi fallimentari e presuppone, quindi, che i beni siano già entrati in tale patrimonio, mentre la riscossione di somma in virtù di un mandato irrevocabile in rem propriam dà luogo a un credito del fallimento e a un correlativo debito del mandatario, sicché l'eventuale inadempimento di questi dovuto a contestazioni sull'esistenza dell'obbligazione va contrastato con i rimedi civili e non può costituire il reato suddetto. (Fattispecie nella quale il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Verona aveva trattenuto la somma incassata quale mandatario delle Cartiere Trentine spa, poi dichiarata fallita, a parziale copertura di debiti contratti con l'Istituto rappresentato dalla suddetta spa).

Cass. pen. n. 5092/1987

In tema di reati fallimentari, la circostanza di cui all'art. 232 ultima parte della legge fallimentare si applica solo all'imprenditore acquirente e non quindi a colui che abbia sottratto o distratto i beni del fallito per cui non colpisce l'eventuale condotta criminosa posta in essere da soggetti da esso diversi. (Nella specie, al funzionario di banca che aveva concorso alla bancarotta per distrazione era stata applicata l'aggravante in parola).

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