È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque (1) fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato (2).
Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo (3), la pena è ridotta alla metà.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
- 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito (4);
- 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica (5).
La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
Note
Va precisato che il termine "ricetta" non fa riferimento al delitto di ricettazione vero e proprio (art. 648 del c.p.), perché non è necessario che i beni derivino dalla commissione di un reato.
Il giudice valuterà con la sua discrezionalità se sussiste il presupposto dell'approfittamento della situazione dell'imprenditore.