(massima n. 1)
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 232, comma terzo, n. 1, legge fallimentare (ricettazione post-fallimentare), la condotta consistita in distrazione di merci e danaro, di una società dichiarata fallita, dei quali si abbia la disponibilità per avere stipulato con il curatore fallimentare un contratto di affitto di azienda e un contratto estimatorio per la vendita delle merci in magazzino; né tale ipotesi può essere ricondotta al mero inadempimento contrattuale, posto che nel contratto estimatorio la proprietà delle cose resta al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo, sicché la condotta distrattiva ha per oggetto beni di proprietà del fallito.