(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, la circostanza di cui all'art. 232 ultima parte della legge fallimentare si applica solo all'imprenditore acquirente e non quindi a colui che abbia sottratto o distratto i beni del fallito per cui non colpisce l'eventuale condotta criminosa posta in essere da soggetti da esso diversi. (Nella specie, al funzionario di banca che aveva concorso alla bancarotta per distrazione era stata applicata l'aggravante in parola).