(massima n. 1)
In tema di distrazione senza concorso col fallito (art. 232 legge fallimentare), la condotta consiste essenzialmente nello stornare beni dal patrimonio tutelato, impedendone l'apprensione da parte degli organi fallimentari e presuppone, quindi, che i beni siano già entrati in tale patrimonio, mentre la riscossione di somma in virtù di un mandato irrevocabile in rem propriam dà luogo a un credito del fallimento e a un correlativo debito del mandatario, sicché l'eventuale inadempimento di questi dovuto a contestazioni sull'esistenza dell'obbligazione va contrastato con i rimedi civili e non può costituire il reato suddetto. (Fattispecie nella quale il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Verona aveva trattenuto la somma incassata quale mandatario delle Cartiere Trentine spa, poi dichiarata fallita, a parziale copertura di debiti contratti con l'Istituto rappresentato dalla suddetta spa).