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Articolo 123 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Dispositivo dell'art. 123 Legge fallimentare

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67 bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura (1).

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito (2) e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento (3).

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 5/2006.
La norma dovrebbe riferirsi in realtà all'art. 69 bis della l. fall., che espressamente limita la esperibilità dell'azione revocatoria decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
(2) Il fallito, quindi, non è libero - dopo la chiusura del fallimento - di disporre a titolo gratuito del proprio patrimonio, perché in caso di riapertura tali atti sono privi di effetto nei confronti dei creditori.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 5/2006.

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