In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67 bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura (1).
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito (2) e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento (3).
Note
La norma dovrebbe riferirsi in realtà all'art. 69 bis della l. fall., che espressamente limita la esperibilità dell'azione revocatoria decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.