(1) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento (2), ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale (3), sono revocati se il coniuge non prova che ignorava (4) lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
Note
(1)
Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2)
L'atto revocabile deve essere compiuto in costanza di matrimonio, cioè finché sussista un valido vincolo tra i coniugi, che viene meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (non è sufficiente la
separazione personale).
(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100, ha dichiarato "
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".
La sentenza è stata recepita dal legislatore.
(4)
E' una presunzione relativa, superabile dal coniuge.