(1) Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (2).
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Note
La rubrica è stata modificata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha introdotto anche il secondo comma.