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Articolo 69 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Decadenza dall'azione e computo dei termini

Dispositivo dell'art. 69 bis Legge fallimentare

(1) Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (2).

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
La rubrica è stata modificata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha introdotto anche il secondo comma.
(2) La giurisprudenza ha escluso che il termine quinquennale sia soggetto a sospensione nel periodo feriale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 bis Legge fallimentare

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C. V. chiede
mercoledģ 05/10/2022 - Lombardia
“Come noto il 'periodo sospetto ' ( cassazione civile 29.03.2016 n. 6045) in caso di concordato preventivo in bianco subito sfociato in fallimento , decorre dalla data del concordato e non da quella del fallimento.
Domanda : eventuali denunce di insolvenza fraudolenta presentate da parte di uno o più creditori sono anche esse da considerarsi in periodo sospetto o no ?
Grazie”
Consulenza legale i 12/10/2022
In relazione alla revocatoria fallimentare, la legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi gli atti a titolo gratuito (art. 64 della l. fall.), i pagamenti (art. 65 della l. fall.) o gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 della l. fall.).

Nel caso di atti a titolo oneroso di cui all’art. 67 della l. fall., il periodo sospetto differisce a seconda del tipo di atto, pertanto il curatore potrà esperire la revocatoria fallimentare nei seguenti casi: per gli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; oppure per quelli compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, purché dimostri che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Nel caso dei pagamenti di cui all’art. 65 della l. fall., non hanno effetto nei confronti dei creditori quelli relativi ai crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto il comma 2 dell’art. 69-bis della l. fall., secondo cui “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Questa norma ha consacrato, a livello normativo, il principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, già recepito a livello giurisprudenziale, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, ancorché presentata ai sensi dell’art. 161 della l. fall., comma 6, nel registro delle imprese, poiché questo è il momento a partire dal quale la stessa domanda produce gli effetti di cui all’art. 168 della l. fall.e lo stato di crisi, dichiarato dall’imprenditore, viene palesato ai terzi.
Cosi, infatti, si è pronunciata la Suprema Corte sul punto (Cass. civile, sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045), la medesima citata nel quesito proposto.

Questo orientamento è confermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui "nel caso in cui, dopo l’ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 della l. fall., il termine di cui all’art. 67 della l. fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria del­l’atto personale del socio fallito decorre dal deposito della domanda di concordato della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d’insolvenza della società (cfr. Cass. 17.2.2012 n. 2335)" (Trib. Forlì, 29 maggio 2015).

Tanto premesso, visto il significato di periodo sospetto, si può affermare che questo è inerente al fallimento ed al lasso temporale degli atti soggetti a revocatoria fallimentare; al contrario, non è rilevante per il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’641cp, la quale punisce chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, qualora l'obbligazione non sia adempiuta.
Non è l'eventuale denuncia/querela per insolvenza che rientra nel periodo sospetto, bensì l'atto di disposizione patrimoniale del soggetto sottoposto a procedura concorsuale.
Il procedimento fallimentare e quello penale seguono due binari paralleli ed indipendenti, pertanto la denuncia/querela per tali condotte può essere presentata a prescindere che l’atto compiuto sia tra quelli eventualmente soggetti a revocatoria fallimentare, nonché rientranti nel c.d. periodo sospetto.