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Articolo 67 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Dispositivo dell'art. 67 bis Legge fallimentare

(1) Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società (2). Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società (3).

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) La disciplina posta dalla norma in esame va integrata con quanto disposto dagli artt. 155 e 156, i quali stabiliscono che il patrimonio del fallito resti pur sempre autonomo e sia oggetto di una vera e propria gestione separata da parte del curatore: per questo motivo, eventuali patrimoni destinati restano estranei alla procedura, potendo essere revocati solo nel caso eccezionale in cui pregiudichino il patrimonio della società.
(3) Si chiede che sia conosciuto lo stato di insolvenza della società, non quello del patrimonio separato: la ratio è sempre quella di rendere inefficaci gli atti che possano pregiudicare il patrimonio fallimentare.

Ratio Legis

La norma mira a mantenere la par condicio creditorum, sancendo una deroga alla regola dell'irrevocabilità degli atti relativi a patrimoni destinati, e quindi distinti rispetto al patrimonio fallimentare, qualora essi pregiudichino gli interessi della massa dei creditori.

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