(1) Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti (2) possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.