(massima n. 1)
In caso di fallimento del venditore, ogni volta che la cosa venduta sia passata in proprietą dell'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, pur permanendo fisicamente nella detenzione del fallito, e, successivamente, degli organi fallimentari, la perdita di essa comporta l'obbligo per questi di pagare in prededuzione il valore della cosa, ai sensi dell'art. 79 comma secondo L. fall.