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Articolo 78 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Conto corrente, mandato, commissione

Dispositivo dell'art. 78 Legge fallimentare

(1) I contratti di conto corrente, anche bancario (2), e di commissione (3), si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento (4).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il contratto di conto corrente si scioglie per effetto del fallimento in quanto il fallito non ha più disponibilità dei suoi beni e quindi non può effettuare alcuna operazione sul conto.
I pagamenti effettuati sul conto corrente bancario del fallito dopo la dichiarazione di fallimento vengono acquisiti alla massa fallimentare.
(3) Pur essendo una specie di mandato, disciplinato dal secondo comma dell'articolo in commento, la commissione si scioglie anche per il fallimento del committente.
(4) In riferimento al contratto di mandato, il fallimento del mandatario scioglie il contratto, mentre quello del mandante consente al curatore di subentrare nel contratto (il credito del mandatario è prededucibile ex art. 111 n. 1).

Massime relative all'art. 78 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 17926/2010

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.l.vo n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 legge fall. (nel testo anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo, nè è invocabile la irrevocabilità del mandato, stabilita nell'interesse non del mandatario ma dell'amministrazione appaltante che, in base alla citata disciplina, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita.

Cass. civ. n. 3810/2010

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.l.vo 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell'appalto, escludendo la configurabilità di una successione dell'impresa mandante nel relativo rapporto, la cui prosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto, che attribuisce all'impresa mandante un titolo diretto per azionare nei confronti del committente i crediti originati dal suo apporto esclusivo.

Cass. civ. n. 19209/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura alle liti conferita dal procuratore di una società dichiarata fallita successivamente al rilascio della procura in favore del rappresentante, ma anteriormente al conferimento della procura alle liti, in quanto, ai sensi dell'art. 78 della L. fall., il sopravvenuto fallimento determina l'automatico scioglimento dei rapporti di mandato.

Cass. civ. n. 15669/2007

In materia di esecuzione del contratto di conto corrente bancario, il suo scioglimento ai sensi dell'art. 78 legge fall. per effetto del fallimento del cliente, non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell'amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 31 e 42 legge fall., è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 c.c.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 Cost.), così imponendosi a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell'art. 8 legge 17 febbraio 1992, n. 154 e compiutamente nell'art. 119 del T.U.L.B. (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), che già pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell'amministrazione dei beni il diritto di ottenere — a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto — la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ordinato all'istituto di credito la consegna alla curatela del fallimento delle informazioni riguardanti numero dei conti intrattenuti dal fallito, garanzie prestate, movimenti bancari, saldi attivi con gli interessi maturati, modalità di estinzione dei conti, ritenendo che per tali richieste non fosse necessario altro che l'inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell'istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall'utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della posizione di amministratore del patrimonio fallimentare).

Cass. civ. n. 11855/2006

La continuazione in esercizio provvisorio dell'attività di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non preclude l'effetto di scioglimento del preesistente rapporto di mandato previsto dall'art. 78 legge fall., richiamato dall'art. 201 legge fall., e tanto meno può comportare l'ammissione in prededuzione allo stato passivo di tutti i crediti derivanti dai contratti di mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono, stante l'eccezionalità delle disposizioni dettate dagli artt. 74 e 82 legge fall. per i contratti di somministrazione e di assicurazione, laddove, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso di premi assicurativi).

Cass. civ. n. 16032/2000

A seguito della dichiarazione di fallimento, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito. Ne consegue che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più la natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 c.c., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare.

Cass. civ. n. 11966/1992

Con riguardo ad un mandato in rem propriam che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 L. fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 c.c.

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