Cass. civ. n. 4466/2003
La sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge fall., determina - anche in pendenza del relativo giudizio di opposizione in cui si contesti la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del fallimento stesso - l'inefficacia relativa di diritto degli atti a titolo gratuito, quando sussistano i requisiti previsti dall'art. 64 legge fall. In tal caso la esecutività della dichiarazione di fallimento e l'automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono soltanto rese provvisorie dalla mancata definizione dell'eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni, non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori.
Cass. civ. n. 3163/1999
La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, ed alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che solo la totale assenza di motivazione comporta la nullità del provvedimento. Questo, del resto, è soggetto ad opposizione, a seguito della quale si instaura un giudizio a cognizione piena, definito con sentenza la quale potrà integrare le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.
Cass. civ. n. 2783/1994
Contro la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile il ricorso per regolamento di competenza, esperibile dai soggetti legittimati all'opposizione ex art. 18, L. fall., e cioè da chi abbia un qualunque interesse (economico o soltanto morale) contrario all'apertura del fallimento.
Cass. civ. n. 7937/1990
La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale è provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito venga iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacità civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dall'albo dei geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l'indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell'art. 50 cit.
Cass. civ. n. 7757/1990
Nella procedura camerale per la dichiarazione di fallimento, la quale è ontologicamente distinta in due fasi — una prima, destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, ed una seconda, destinata alla decisione — il principio dell'immutabilità del giudice (art. 276 c.p.c.) opera con esclusivo riferimento alla seconda fase processuale.